Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231.
Abrogato dal 9 maggio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231.
Abrogato dal 9 maggio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1993 al 9 maggio 2018. 40 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il presente decreto non si applica:
tolto: 1) alle acque minerali naturali e alle altre acque destinate al consumo umano;
tolto: 2) agli integratori di regime ed ai complementi alimentari. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;77~art2 · fonte del testo
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