Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231.
Abrogato dal 9 maggio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231.
Abrogato dal 9 maggio 2018
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1993 al 9 maggio 2018. 299 parole tolte, 10 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: Si intende per:
tolto: a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata sulla etichetta e relativa al valore energetico ed ai seguenti nutrienti:
tolto: 1) le proteine;
tolto: 2) i carboidrati;
tolto: 3) i grassi;
tolto: 4) le fibre alimentari;
tolto: 5) il sodio;
tolto: 6) le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato e presenti in quantita' significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso;
tolto: b) informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti:
tolto: 1) al valore energetico che esso fornisce o fornisce a tasso ridotto o maggiorato ovvero non fornisce;
tolto: 2) ai nutrienti che esso contiene o contiene in proporzione ridotta o maggiorata ovvero non contiene;
tolto: c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente for- mula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) x 6,25;
tolto: d) carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo compresi i polialcoli;
tolto: e) zuccheri: tutti i mono e i disaccaridi presenti in un alimento esclusi i polialcoli;
tolto: f) grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;
tolto: g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;
tolto: h) acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis;
tolto: i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppi legami cis, interrotti da gruppi metilenici;
tolto: l) fibra alimentare: sostanza commestibile di origine vegetale che di norma non e' idrolizzata dagli enzimi secreti dall'apparato digerente dell'uomo;
tolto: m) valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantita' di un nutriente contenuto in un dato alimento tenendo conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono farne variare il valore effettivo, ivi comprese le variazioni che subisce il prodotto nel corso della sua vita commerciale. Non costituisce informazione nutrizionale di cui al comma 1, lettera b), la indicazione quantitativa o qualitativa di nutrienti, quando essa e' richiesta dalle norme vigenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;77~art3 · fonte del testo
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