Chiunque, al fine di ottenere la certificazione, fa dichiarazioni false o reticenti e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a colui che ometta nella richiesta le indicazioni di cui all'art. 4.
Testo vigente dal 23 febbraio 1948
