La disposizione del decreto legislativo 21 luglio 1947, n. 800, e' sostituita dalla seguente: "Nell'ordine delle preferenze a parita' di merito, stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per la formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi previsti dal decreto stesso, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini: n. 2-bis - i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; n. 3-bis - gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra; n. 6-bis - i figli degli invalidi civili per fatti di guerra; n. 7-bis - le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra".
Testo vigente dal 17 marzo 1948
