La disposizione del decreto legislativo 21 luglio 1947, n. 800, e' sostituita dalla seguente: "Nell'ordine delle preferenze a parita' di merito, stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per la formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi previsti dal decreto stesso, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini: n. 2-bis - i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; n. 3-bis - gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra; n. 6-bis - i figli degli invalidi civili per fatti di guerra; n. 7-bis - le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra".

Testo vigente dal 17 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;135~art2 · fonte del testo