((Il personale gia' in servizio presso l'istituto federale di credito agrario per la Liguria, che non ha potuto essere assunto dalle Casse di risparmio partecipanti ne' potra' essere utilizzato dall'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, verra' licenziato con il riconoscimento dei diritti ad esso spettanti, ai sensi del regolamento organico vigente presso il predetto Istituto federale di credito agrario per la Liguria)).

Testo vigente dal 4 gennaio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1948 al 4 gennaio 1952. 14 parole tolte, 31 parole aggiunte.

Il personale tolto: in atto in servizio presso l'Istituto aggiunto: gia' in servizio presso l'istituto federale di credito agrario per la Liguria, che non tolto: potra' aggiunto: ha potuto essere assunto dalle Casse di risparmio partecipanti ne' tolto: utilizzato dalla costituenda Sezione aggiunto: potra' essere utilizzato dall'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, verra' licenziato con il riconoscimento dei diritti tolto: economici ad esso spettanti, ai sensi del regolamento organico vigente presso tolto: l'Istituto predetto aggiunto: il predetto Istituto federale di credito agrario per la Liguria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;701~art4 · fonte del testo