((Il personale gia' in servizio presso l'istituto federale di credito agrario per la Liguria, che non ha potuto essere assunto dalle Casse di risparmio partecipanti ne' potra' essere utilizzato dall'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, verra' licenziato con il riconoscimento dei diritti ad esso spettanti, ai sensi del regolamento organico vigente presso il predetto Istituto federale di credito agrario per la Liguria)).
Testo vigente dal 4 gennaio 1952
