Art. 29 — Istituto cassiere
Il servizio di cassa deve essere espetato da un solo Istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento nei confronti dell'Ente, delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particoari servizi l'Ente si puo' avvalere dei conti correnti nonche' di istituzioni all'uopo convenzionati. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati paga menti, sono trasferiti alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o l'istituto cassiere.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
