((Gli atti inerenti alla trasformazione di cui all'articolo 1, nonche' gli atti di trasferimento di attivita' e passivita' dall'Istituto federale di credito agrario per la Liguria in liquidazione, all'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, sono esenti dai qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari. Sono peraltro dovuti gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette)).

Testo vigente dal 4 gennaio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1948 al 4 gennaio 1952. 36 parole tolte, 60 parole aggiunte.

Gli atti tolto: di costituzione della Sezione autonoma di credito agrario delle Casse di risparmio della Liguria sono esenti da qualsiasi onere fiscale. I trasferimenti alla Sezione stessa delle aggiunto: inerenti alla trasformazione di cui all'articolo 1, nonche' gli atti di trasferimento di attivita' e passivita' tolto: dell'Istituto aggiunto: dall'Istituto federale di credito agrario per la Liguriatolto: , in liquidazione, tolto: avranno luogo in esenzione delle relative imposte e tasse aggiunto: all'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, sono esenti dai qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari. Sono peraltro dovuti gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;701~art5 · fonte del testo