((Gli atti inerenti alla trasformazione di cui all'articolo 1, nonche' gli atti di trasferimento di attivita' e passivita' dall'Istituto federale di credito agrario per la Liguria in liquidazione, all'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, sono esenti dai qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari. Sono peraltro dovuti gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette)).
Testo vigente dal 4 gennaio 1952
