I giudizi ordinari ed arbitrali relativi ai contratti di guerra di cui alla presente legge, nei quali non sia intervenuta sentenza, sono estinti. Il giudice della causa ne dara' atto con ordinanza dalla cui data decorre il termine di centottanta giorni per la denuncia al commissario. Gli atti del giudizio saranno allegati alla documentazione di cui all'art. 10 del presente decreto, a cura delle parti od a richiesta del commissario. Le spese di parte relative ai giudizi estinti si intendono compensate. Le spese e gli onorari arbitrali da liquidarsi ai sensi dell'art. 814 del Codice di procedura civile sono a carico solidale delle parti, salvo rivalsa da proporre con le altre istanze avanti al commissario.

Testo vigente dal 15 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674~art18 · fonte del testo