Nei casi in cui sia intervenuta sentenza anche parziale, il procedimento seguira' il suo corso avanti il giudice competente. Il giudice pronunciando definitivamente terra' conto della disposizione di cui all'art. 5 lettera e) della presente legge per cui, nella liquidazione del contratto di guerra, e' in ogni caso escluso l'utile mancato. In tali casi cessa l'obbligo della denuncia di cui all'art. 10, restando le relative liquidazioni escluse dalla competenza degli organi istituiti col presente decreto.

Testo vigente dal 15 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674~art19 · fonte del testo