Provvedimento abrogato dal d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.
Abrogato dal 29 gennaio 2004
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.
Abrogato dal 29 gennaio 2004
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Con il d.lgs. n. 654 del 1948 è stato istituito in Sicilia un organo di giustizia amministrativa caratterizzato da una propria particolare fisionomia e struttura, investito peraltro dell'esercizio delle stesse funzioni attribuite dalla legge alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, giusta il disposto dei primi due commi dell'art. 5. Una anomalia rispetto al regime ordinario della giustizia amministrativa fu introdotta con il disposto del terzo comma del medesimo art. 5, in base al quale veniva ammesso il ricorso all'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato avverso le decisioni del C.G.A. sulle impugnative di atti e provvedimenti delle autorità amministrative dello Stato, non pronunciate in grado di appello. Questo regime eccezionale (non contrastante peraltro con la previsione dell'art. 125, secondo comma, della Cost.), trova giustificazione nella speciale competenza giurisdizionale attribuita dal d.lgs. 654 del 1948 al C.G.A. nei riguardi degli atti e provvedimenti definitivi sia dell'amministrazione regionale, sia delle altre autorità amministrative aventi sede nel territorio della Regione siciliana. Tale competenza giurisdizionale giustifica l'introduzione della possibilità di impugnazione delle sue decisioni concernenti atti delle amministrazioni statali davanti all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Invero, essendo il C.G.A. investito nei confronti di quegli atti delle stesse attribuzioni che sono proprie del Consiglio di Stato, venivano meno le ragioni per cui gli era stata conferita quella particolare composizione caratterizzata dalla presenza di due giuristi designati dalla Giunta regionale, e poteva a ciò costituire opportuno rimedio la previsione dell'impugnabilità delle due decisioni, così circoscritta ratione materiae, non nel fine di attribuire ai ricorrenti davanti al C.G.A. una tutela giurisdizionale maggiore di quella riconosciuta alla generalità dei cittadini davanti al Consiglio di Stato, quanto piuttosto per assicurare una definitiva uniformità di controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato. Poiché la particolarità del regime ricordato non può dirsi irrazionale, ne' tale da integrare ingiustificata disparità di trattamento a' sensi dell'art. 3 Cost., non è nemmeno possibile ravvisare contrasto con le disposizioni degli artt. 24 e 113 Cost., che, di per sé, non garantiscono ne' il doppio grado di giurisdizione ne' una completa uniformità di tutela giurisdizionale amministrativa. - v. Sent. n. 61 del 1975.
Art. 3 Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato · Art. 5 Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1948 al 29 gennaio 2004. 249 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale esercita le attribuzioni devolute dalla legge al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei riguardi degli atti e provvedimenti definitivi dell'Amministrazione regionale e delle altre autorita' amministrative aventi sede nel territorio della Regione. Il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni in grado di appello attribuite al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sulle decisioni delle Giunte provinciali amministrative o degli organi di giustizia amministrativa di primo grado che eventualmente saranno ad esse sostituiti. Avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa sulle impugnative di atti e provvedimenti delle autorita' amministrative dello Stato, e che non siano pronunciate in grado di appello, e' ammesso ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta notificazione, osservando, in quanto applicabili, le norme delle leggi sul Consiglio di Stato. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, ove il punto di diritto sottoposto all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa abbia dato o dia luogo a contrasti giurisprudenziali con le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa puo', in qualunque stadio del procedimento, deferire la cognizione del ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. In tal caso all'Adunanza plenaria partecipano due magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa. All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma precedente, e' altresi' devoluta la cognizione dei conflitti di competenza tra il Consiglio di giustizia amministrativo, in sede giurisdizionale e le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 DICEMBRE 2003, N. 373
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;654~art5 · fonte del testo
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