Provvedimento abrogato dal d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.
Abrogato dal 29 gennaio 2004
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.
Abrogato dal 29 gennaio 2004
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nel testo sostituito dall'art. 2 del d. P.R. 5 aprile 1978, n. 204 (Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654,…
Art. 2 Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1978 al 29 gennaio 2004. 269 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il consiglio di giustizia amministrativa e' presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Al consiglio e' assegnato con funzioni di aggiunto un secondo presidente di sezione del Consiglio di Stato. Ne sono membri in sede consultiva:
tolto: a) due magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere;
tolto: b) un prefetto della Repubblica;
tolto: c) quattro esperti dei problemi della regione. Per ciascuno dei membri del consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva previsti nelle precedenti lettere b) e c) e' nominato un supplente. Ne sono membri in sede giurisdizionale:
tolto: a) quattro magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere, compresi i due indicati nella lettera a) del secondo comma;
tolto: b) quattro giuristi scelti fra i professori di diritto delle universita' o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Ai membri di cui alla lettera b) del precedente comma e' interdetto, per la durata della carica, l'esercizio della professione innanzi alle giurisdizioni amministrative. Il collegio giudicante e' composto dal presidente, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati nella lettera b) del quarto comma. In sede consultiva ed in sede giurisdizionale il presidente titolare o il presidente aggiunto, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal consigliere di Stato piu' anziano assegnato al collegio. I presidenti di sezione ed i consiglieri di Stato sono designati dal presidente del Consiglio di Stato; il prefetto ed il suo supplente sono designati dal Ministro dell'interno; gli esperti indicati nella lettera c) del secondo comma ed i relativi supplenti, nonche' i giuristi indicati nella lettera b) del quarto comma, sono designati dalla giunta regionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 DICEMBRE 2003, N. 373
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;654~art2 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.