Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 25/1976

    Ha colpito questo articolo
    22 gennaio 1976

    L'indipendenza dei membri del C.G.A della Sicilia designati dalla Giunta regionale è sicuramente compromessa per effetto della disposizione che prevede, al termine del quadriennio, la possibilità di riconferma nell'incarico, secondo il discrezionale apprezzamento del Governo regionale. Infatti, proprio in rapporto alla prospettiva d'una eventuale conferma, l'indipendenza di questi giudici non può ritenersi assicurata dalla legge, sia nei confronti del Governo centrale sia soprattutto di quello regionale, con aperta violazione dei precetti contenuti negli artt. 100, 101 e 108 della Costituzione. E non occorre avvertire che di fronte ai principi della indipendenza ed imparzialità dei giudici, ordinari, amministrativi o speciali, cede il principio generale della ammissibilità agli incarichi ed uffici pubblici, che comporta di regola anche la possibilità di riconferma o rielezione: possibilità che deve essere fermamente esclusa per i membri laici del C.G.A. quale organo di tutela della giustizia nell'amministrazione, a cui l'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana attribuisce le stesse funzioni spettanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. - v. Sent. n. 48 del 1968.

    Art. 3 Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato · Art. 5 Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1978 al 29 gennaio 2004. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La nomina del Consiglio di giustizia amministrativa e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente regionale. I membri designati dalla giunta regionale durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del giuramento, e non possono essere confermati. Essi, tuttavia, continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei rispettivi successori. I magistrati del Consiglio di Stato ed il prefetto componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa sono collocati fuori ruolo. I primi sono collocati in tale posizione in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati del Consiglio di Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 DICEMBRE 2003, N. 373

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;654~art3 · fonte del testo