I preparati di cui all'articolo 1, sono immessi sul mercato solo se l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le condizioni del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui all'allegato IV, parti A e B. (( I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, quali definiti nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso allegato IV, parti B e C. )) Fatte salve le informazioni richieste a norma dell'articolo 16 e dell'allegato V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari sono immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura e' conforme alle prescrizioni del presente decreto e se recano la dicitura: "Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso". Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:

  • a)denominazione o nome commerciale del preparato;
  • b)nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea;
  • c)il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati nell'allegato VII, parte A;
  • d)simboli ed indicazioni di pericolo individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato VII parte B;
  • e)frasi di rischio (frasi R) individuati secondo quanto previsto all'allegato VII parte C;
  • f)consigli di prudenza (frasi S) individuati secondo quanto previsto dall'allegato VII parte D;
  • q)quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:
  • a)per i preparati classificati come facilmente infiammabili, comburenti o irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o pericolosi per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non e' necessario indicare e frasi R o S;
  • b)per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N e' necessario indicare le frasi R, ma non e' necessario indicare le frasi S. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati dal presente decreto non possono figurare indicazioni quali non tossico, non nocivo, non inquinante, ecologico o qualsiasi altra indicazione diretta ad indicare il carattere non pericoloso o che induca a sottovalutare i pericoli inerenti tali preparati.

Testo vigente dal 20 novembre 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 novembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2003 al 20 novembre 2004. 3 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… all'allegato IV, parti A e B. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, aggiunto: quali definiti nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari tolto: di cui all'allegato aggiunto: dello stesso allegato IV, parti B e C. Fatte salve le informazioni richieste a norma dell'articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-03-14;65~art9 · fonte del testo