[1]I preparati di cui all'articolo 1 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle disposizioni del presente decreto. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato tiene a disposizione delle autorita' competenti a)

[2]i dati sulla composizione del preparato;

  • b)i dati utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del preparato;
  • c)qualsiasi informazione utile concernente le condizioni di imballaggio ai sensi dei dell'articolo 8, comma 3, compreso il certificato delle prove, redatto ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri riportati nell'allegato IX, parte A, al decreto del Ministro della sanita' in data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti;
  • d)i dati utilizzati per la predisposizione della scheda informativa in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 13.

Testo vigente dal 14 aprile 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-03-14;65~art7 · fonte del testo