Le sostanze, in quanto tali o sotto forma di preparati, possono essere immesse sul mercato soltanto se sono state imballate ed etichettate a norma degli articoli 19, 20, 21 e 22 e dei criteri di cui all'allegato VI e, per le sostanze registrate, in base alle informazioni ottenute mediante l'applicazione degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo se trattasi di preparati per i quali altre direttive prevedono disposizioni specifiche. Le misure di cui al comma 1 si applicano fino al momento dell'inserimento della sostanza nell'allegato I o fino al momento in cui e' adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE, la decisione di non inserirla nello stesso allegato.
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1998 al 3 ottobre 2008. 96 parole tolte, 79 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13,..., le sostanzeaggiunto: Le sostanze, in quanto tali otolto: contenute inaggiunto: sotto forma di preparati, possono essere immesse sul mercato soltanto se sono statetolto: rispettate le disposizioni relative alle schede informative in materia di sicurezza di cui all'articolo 25 e se le sostanze stesse:
tolto: a) sono state notificate all'unita' di notifica ai sensi del presente decreto;
tolto: b) sono state imballate ed etichettatetolto: conformemente agliaggiunto: a norma degli articoli 19, 20, 21 e 22tolto: , nonche' aiaggiunto: e dei criteri di cui all'allegato VItolto: ed ai risultati delle prove previste dagli allegati VII e VIIIaggiunto: e, per le sostanze registrate, in base alle informazioni ottenute mediante l'applicazione degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo se trattasi di preparati per i quali altretolto: normativeaggiunto: direttive prevedono disposizioni specifiche.tolto: Possono altresi' essere immesse sul mercato italiano le sostanze in quanto tali o contenute in preparati che sono state legittimamente notificate e immesse sul mercato in altro Stato membro dell'Unione europea conformemente alle disposizioni comunitarieaggiunto: Le misure di cui al comma 1 si applicano fino al momento dell'inserimento della sostanza nell'allegato I o fino al momento in cui e' adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE, la decisione di non inserirla nello stesso allegato.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-03;52~art5 · fonte del testo
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