L'ammortamento decorrera' dal 1 gennaio successivo all'integrale somministrazione del mutuo ed della scadenza del periodo di un anno di cui al secondo comma dell'articolo precedente. La somma mutuata, aumentata degli interessi sulle somministrazioni parziali, sara' ammortizzata in 50 annualita' costanti all'interesse del 50%. Le annualita' di ammortamento saranno corrisposte a rate semestrali posticipate, con prelevamento da parte della Cassa depositi e prestiti dai conti correnti cui al prime comma dell'art. 359 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.
Testo vigente dal 9 giugno 1948
