La somministrazione del mutuo avverra', su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, entro un anno dalla data di concessione del finanziamento a rate non superiori a L. 10.000.000 mensili. Decorso l'anno il mutuo sara' ridotto d'ufficio alla parte effettivamente somministrata.

Testo vigente dal 9 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;618~art2 · fonte del testo