La somministrazione del mutuo avverra', su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, entro un anno dalla data di concessione del finanziamento a rate non superiori a L. 10.000.000 mensili. Decorso l'anno il mutuo sara' ridotto d'ufficio alla parte effettivamente somministrata.
Testo vigente dal 9 giugno 1948
