Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi. Ove l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato non sia in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore, dara' comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1935, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'Istituto. In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sara' inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o su alcuni degli stabili di proprieta' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato che offrano adeguata garanzia. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 9 giugno 1948
