Il conferimento dei posti indicati negli articoli precedenti e' fatto mediante concorsi per titoli, con le modalita' e le condizioni di cui al regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733. 1 I concorsi sono banditi, per i posti disponibili presso ciascuna Camera, dalla rispettiva Giunta camerale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Essi devono essere espletati in Roma, entro sei mesi dalla data in cui gli atti risulteranno pervenuti al Ministero, da apposite Commissioni nominate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, delle quali fara' parte, per ogni concorso, anche un rappresentante della Camera interessata, dalla stessa designato. Le spese necessarie per l'espletamento dei concorsi faranno carico sui bilanci delle Camere interessate.2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 luglio 1949, n. 556

1

La L. 18 luglio 1949, n. 556 ha disposto (con l'art. 3) che la presente modifica "ha effetto a datare dall'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588".

L. 5 gennaio 1953, n. 22

2

La L. 5 gennaio 1953, n. 22 ha disposto (con l'art. 2) che "E' data facolta' alle Camere di commercio, industria e agricoltura di bandire, alle condizioni stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, concorsi per titoli per la copertura dei posti risultanti disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito ai sensi del citato art. 2, a favore del personale non di ruolo che, possedendo tutti gli altri requisiti, non ha potuto partecipare ai concorsi perche' sprovvisto del titolo di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ottenuto successivamente per effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93, con la quale e' stato convertito il decreto n. 137 medesimo."

Testo vigente dal 13 febbraio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1949 al 13 febbraio 1953.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 gennaio 1953, n. 22

    La L. 5 gennaio 1953, n. 22 ha disposto (con l'art. 2) che "E' data facolta' alle Camere di commercio, industria e agricoltura di bandire, alle condizioni stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, concorsi per titoli per la copertura dei posti risultanti disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito ai sensi del citato art. 2, a favore del personale non di ruolo che, possedendo tutti gli altri requisiti, non ha potuto partecipare ai concorsi perche' sprovvisto del titolo di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ottenuto successivamente per effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93, con la quale e' stato convertito il decreto n. 137 medesimo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;588~art3 · fonte del testo