Art. 2
E' data facolta' alle Camere predette di conferire due decimi dei posti disponibili ai sensi ((dell'articolo)) precedente al personale non di ruolo assunto dopo il 31 dicembre 1942 ed avente la qualifica di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, o appartenente alle categorie assimilate per legge che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi almeno da un anno in servizio presso la Camera.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 luglio 1949, n. 556
1La L. 18 luglio 1949, n. 556 ha disposto (con l'art. 3) che la presente modifica "ha effetto a datare dall'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588".
Testo vigente dal 27 agosto 1949
