Entro il perimetro della zona di cui all'art. 1, le opere occorrenti per la sistemazione, l'ampliamento e la trasformazione e l'esercizio di stabilimenti industriali per la conservazione e lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e di edifici destinati al commercio degli stessi prodotti, e le opere occorrenti per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di edifici destinati ad abitazioni operaie, nonche' tutte le opere occorrenti per l'attrezzatura dei servizi della zona stessa, sono dichiarate di pubblica utilita'. ((Sono altresi' dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi nelle zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente; nonche' le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nelle zone stesse di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di costruzioni annesse)).

Testo vigente dal 3 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1948 al 3 settembre 1975. 57 parole aggiunte.

… opere occorrenti per l'attrezzatura dei servizi della zona stessa, sono dichiarate di pubblica utilita'. aggiunto: Sono altresi' dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi nelle zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente; nonche' le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nelle zone stesse di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di costruzioni annesse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;579~art2 · fonte del testo