Provvedimento abrogato dalla l. 4 marzo 1952, n. 137.
Abrogato dal 8 aprile 1952
Provvedimento abrogato dalla l. 4 marzo 1952, n. 137.
Abrogato dal 8 aprile 1952
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1948 al 8 aprile 1952. 176 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La durata massima dei sussidi previsti dall'art. 3 non puo' essere superiore ad un anno. I sussidi in atto dovranno cessare entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto. E' fatto obbligo alle Amministrazioni interessate di rivedere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le concessioni assistenziali in atto, ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno del profugo. Qualora l'accertamento di cui il precedente comma venga compiuto oltre il termine ivi stabilito, i dirigenti degli uffici centrali e periferici, dai quali sia dipeso il ritardo, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme che siano state erogate senza che sussistesse lo stato di bisogno. La Corte dei conti, su denuncia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria, centrale istituita presso l'Amministrazione stessa promuovera' il giudizio a carico dei responsabili, per il danno cagionato allo Stato, ai sensi degli articoli 52 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1058.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1952, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;556~art8 · fonte del testo
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