L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1 luglio di ogni anno, ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo. Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno assegnati ad apposita contabilita' speciale, da istituire in bilancio, i fondi disponibili per i residui passivi concernenti i servizi trasferiti all'Azienda il 1 gennaio 1947. L'Azienda provvedera' a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativamente agli esercizi decorsi.
Testo vigente dal 29 maggio 1948
