L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1 luglio di ogni anno, ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo. Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno assegnati ad apposita contabilita' speciale, da istituire in bilancio, i fondi disponibili per i residui passivi concernenti i servizi trasferiti all'Azienda il 1 gennaio 1947. L'Azienda provvedera' a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativamente agli esercizi decorsi.

Testo vigente dal 29 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547~art44 · fonte del testo