Le catrate ordinate dall'Azienda sono costituite:

  • a)da un contributo annuo del tesoro dello Stato nella misura da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate;
  • b)da un contributo annuo del Tesoro dello Stato quale provento della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale (articolo 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 7 aprile 1942, n. 409);
  • c)dal provento dei canoni sulla pubblicita' lungo le strade e autostrade statali fuori degli abitati;
  • d)dalla parte spettante allo Stato dai proventi netti delle conciliazioni, oblazione e condanne a pene pecuniarie per le contravvenzioni alle norme concernenti la tutela delle strade e delle aree pubbliche e silla circolazione;
  • e)((dai canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali));
  • f)((da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e dalla eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo art. 47));
  • g)dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;
  • h)dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda;
  • i)dai proventi dei contributi di comuni per lai manutenzione e sistemazione delle loro traverse, a termini dell'art. 2;
  • l)da un contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale gia' dovuto da parte di aziende industriali e commerciali (articoli 1 e 7, comma secondo, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1938, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, modificato dall'art. 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409);
  • m)dai contributi a carico dei cantonieri per la massa vestiario;
  • n)dal proventi derivanti dagli investimenti di cui al secondo comma del successivo art. 45 e dalla cessione temporanea di cui al successivo art. 47;
  • o)dia qualsiasi altro provento attribuito da leggi o da particolari convenzioni all'A.N.A.S. o alla soppressa Azienda autonoma statale della strada.

Testo vigente dal 24 febbraio 1952

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1948 al 24 febbraio 1952. 8 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

e) dai canoni ed altre somme dovute per tolto: le licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali tolto: a norma del preddetto decreto;

f) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade stataliaggiunto: , dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la tolto: cessione aggiunto: cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e tolto: dell'eventuale aggiunto: dalla eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo art. 47;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547~art40 · fonte del testo