L'Azienda e' autorizzata a provvedere direttamente alla manutenzione dei tratti di strade statali che traversano gli abitati, nonche' alla sistemazione di essi sempreche' questa sia diretta a stabilire omogeneita' di buone condizioni di transito delle strade statali delle quali le traverse fanno parte. In tal caso i comuni interessati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti corrisponderanno all'Azienda un contributo annuo riferito alle normali spese di manutenzione che i comuni dovrebbero sopportare per la manutenzione ordinaria delle strade stesse indipendentemente dalla loro funzione di raccordo di tratti esterni di strade statali, rimanendo a loro carico ogni spesa relativa agli impianti e servizi urbani comunque esistenti in corrispondenza della sede stradale ed alla nettezza urbana.

Testo vigente dal 29 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547~art2 · fonte del testo