Sono strade statali quelle incluse nell'elenco allegato alla legge 1 maggio 1925, n. 1094, con le modificazioni e integrazioni successivamente apportate. Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica sul proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere classificati fra le strade statali altri tronchi esistenti o da costruire, purche' rispondenti ad una delle seguenti caratteristiche:

  • a)che congiungano la rete viabile principale con la rete degli Stati limitrofi;
  • b)che congiungano fra di loro capoluoghi di province;
  • c)che allaccino alla rete delle strade statali porti marittimi, aeroporti e centri di singolare importanza industriale, turistica o climatica. I tratti di varianti che si eseguono in modifica dei tracciati di strade statali o che abbiano lo scopo di collegare i tracciati stessi fra di loro in prossimita' della origine, sono considerati appartenenti a tutti gli effetti alle strade statali. Con le stesse modalita' previste dal presente articolo si provvede alla declassifica di strade statali o di tronchi di esse.

Testo vigente dal 29 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547~art3 · fonte del testo