Sono autostrade le vie di comunicazione riservate al transito a pagamento degli autoveicoli, costruite ed esercitate dall'A.N.A.S. o da privati, con o senza contributi dello Stato, incluse nella tabella A allegata al presente decreto. La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A.N.A.S., potra' essere concessa a enti pubblici o a privati. La concessione potra' comprendere anche la gestione per un periodo di tempo da stabilirsi e sara' disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, sentito il Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 29 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547~art4 · fonte del testo