Art. 6 — P r o d u z i o n e
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1993 al 24 novembre 2007. 271 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: 1. I prodotti a base di carne devono:
tolto: a) essere preparati mediante procedimenti di riscaldamento, salatura in profondita', marinatura o essiccazione;
tolto: b) essere eventualmente ottenuti con un prodotto a base di carne o una preparazione di carne. 2. I procedimenti di cui alla lettera a) possono anche essere combinati con l'affumicatura o con la stagionatura, in condizioni microclimatiche particolari ed essere associati a taluni additivi tecnologici di salatura in profondita', conformemente alle prescrizioni previste dai decreti di cui agli artt. 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 3. I prodotti a base di carne possono essere associati ad altri prodotti alimentari ed a condimenti; 4. Sino alla scadenza delle deroghe previste dal D.L. (recepimento direttiva 91/498/CEE del 29 luglio 1991), i locali, gli utensili ed il materiale impiegati per l'elaborazione di prodotti a base di carne, ottenuti da carne o con carne munita del bollo sanitario CEE possono essere utilizzati per la produzione di prodotti a base di carne, ottenuti da carne o con carne non munita del bollo suddetto. L'autorita' di cui all'art. 12 prescrive tutte le precauzioni atte a garantire la identificazione nonche' la separazione dei prodotti ottenuti a partire da carni munite del bollo CEE, da quelli ottenuti con carni prive di tale bollo. Qualora non sia possibile applicare tali precauzioni, la medesima autorita' ne da' comunicazione scritta con le specifiche motivazioni. 5. I prodotti a base di carne diversi da quelli bollati conformemente all'allegato B, capitolo Vl, non possono essere spediti nel territorio di un altro Stato membro e la loro commercializzazione nazionale o locale deve essere rigorosamente controllata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;537~art6 · fonte del testo
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