Art. 3 — Prescrizioni e divieti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1996 al 24 novembre 2007. 314 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: I prodotti a base di carne, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, devono:
tolto: a) essere preparati ed immagazzinati in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 8;
tolto: b) essere preparati con le carni di cui all'art. 2, lettera c);
tolto: c) essere eventualmente preparati con le carni di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e con le carni di cui all'art. 17, comma 2, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, controllate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, a condizione che siano preparate con le modalita' del presente decreto; i prodotti da esse ottenuti non devono essere sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato B, capitolo VI, e la loro immissione in commercio e' sottoposta alle disposizioni nazionali vigenti. Per la preparazione di prodotti a base di carne non possono essere utilizzate le carni dichiarate inidonee al consumo, ferma restando l'osservanza degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. Per la preparazione di prodotti a base di carne non possono inoltre essere impiegati:
tolto: a) gli organi dell'apparato genitale maschile, ad esclusione dei testicoli;
tolto: b) gli organi dell'apparato genitale femminile;
tolto: c) gli organi dell'apparato urinario ad esclusione dei reni e della vescica;
tolto: d) la cartilagine della laringe, della trachea e dei bronchi lobulari;
tolto: e) gli occhi e le palpebre;
tolto: f) il condotto auditivo esterno;
tolto: g) i tessuti cornei;
tolto: h) l'esofago, il gozzo e gli intestini dei volatili;
tolto: i) la testa dei volatili, ad eccezione della cresta, delle orecchie, dei barbigli e della caruncola. Con decreto del Ministro della sanita', in attuazione di direttive comunitarie possono essere apportate modifiche all'elenco di cui al comma 3. I prodotti a base di carne non devono essere sottoposti a trattamento con radiazioni ionizzanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;537~art3 · fonte del testo
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