Art. 9 — Vigilanza e controllo sanitario
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007 n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007 n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 26 dicembre 1995 al 24 novembre 2007. 302 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Ministero della sanita', il Ministero della marina mercantile, le regioni, i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali e le Capitanerie di porto sono incaricati della esecuzione e della vigilanza della esecuzione del presente decreto. La registrazione dei pescherecci secondo le leggi vigenti e' subordinata al parere favorevole dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali competente per territorio. Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale, di concerto con le Capitanerie di porto, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali, assicura un controllo dei pescherecci al rientro nei porti e delle condizioni di sbarco dei prodotti della pesca in conformita' a quanto prescritto dall'allegato. Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio assicura: - l'ispezione degli stabilimenti di cui all'art. 7, ad intervalli regolari, in particolare per accertare:
tolto: a) il rispetto delle condizioni di riconoscimento;
tolto: b) la corretta manipolazione dei prodotti della pesca;
tolto: c) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili nonche' l'igiene del personale;
tolto: d) la corretta applicazione dei bolli; - il controllo dei mercati all'ingrosso e degli impianti collettivi per le aste; - la verifica delle condizioni di conservazione, di trasporto e di commercializzazione. Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio esegue il controllo dei prodotti della pesca anteriormente alla loro commercializzazione nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi per le aste... al fine di stabilire se i prodotti sono idonei al consumo umano. Tale controllo consiste in un esame effettuato in conformita' a quanto previsto al capitolo V dell'allegato. Le modalita' del controllo di cui al comma 4 e 5 possono essere modificate con decreto del Ministro della sanita' in conformita' a decisioni della Comunita' Economica Europea. Ad integrazione dei controlli di cui al comma 5 possono essere effettuati i controlli chimici o microbiologici secondo le modalita' ed i programmi stabiliti ai sensi del capitolo V.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007 N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;531~art9 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.