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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1997 al 24 novembre 2007. 308 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: 1. Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per aste e mercati all'ingrosso che abbiano presentato regolare domanda al Ministero della sanita' in conformita' alla circolare ministeriale n. 23 del 14 maggio 1992 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1992) e la cui istanza sia stata accolta possono, per i requisiti in materia di attrezzatura e di strutture previsti ai capitoli da I a IV e nel rispetto delle limitazioni poste al capitolo IX dell'allegato, beneficiare del termine supplementare di adeguamento indicato nell'istanza di deroga che non puo' superare il 31 dicembre 1995. Detti stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste possono commercializzare i loro prodotti solo nell'ambito del territorio nazionale. A tal fine nel documento di accompagnamento o sulle etichette dei prodotti da loro commercializzati deve essere fatto espresso riferimento all'attestazione di concessione di deroga. 2. Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e mercati all'ingrosso di cui al comma 1 debbono comunque assicurare che i prodotti da essi provenienti soddisfino le norme igieniche del presente decreto. 3. Il Ministero della sanita' pubblichera', in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la lista degli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste a cui e' stata concessa la deroga di cui al comma 1. 4. Le navi da pesca delle categorie mediterranea ed oceanica che abbiano presentato regolare domanda al Ministero della marina mercantile in conformita' alla circolare del Ministero della marina mercantile n. del e la cui istanza sia stata accolta, possono beneficiare termine supplementare di adeguamento indicato nell'istanza di deroga e non superare il 31 dicembre 1995. 5. Gli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso e impianti collettivi per le aste di cui al comma 1 devono curare di presentare istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 7 nei tempi necessari prima della scadenza della deroga.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007 N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;531~art8 · fonte del testo