Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 1 luglio 2006. 327 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: L'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e' sostituito dal seguente: "Art. 27 (Conservazione degli atti). - 1. In merito ad ogni appalto, i soggetti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le determinazioni riguardanti:

tolto: a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;

tolto: b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente all'articolo 19;

tolto: c) il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare conformemente all'articolo 13;

tolto: d) il ricorso alle deroghe specificamente previste dal presente decreto;

tolto: e) la mancata applicazione, in virtu' delle deroghe previste dall'articolo 8, delle disposizioni di cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 e 28 del presente decreto e delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda i soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto. 2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinche' durante questo periodo il soggetto aggiudicatore possa fornirle alla Commissione CE, su richiesta di quest'ultima. 3. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:

tolto: a) informano sollecitamente i concorrenti, che abbiano avanzato apposita istanza per iscritto, circa i motivi della loro esclusione dalle gare, ovvero circa le ragioni della esclusione delle loro offerte;

tolto: b) nel caso di richieste avanzate per iscritto da concorrenti che abbiano avanzato offerte ammissibili, comunicano loro il nominativo dell'aggiudicatario e le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta risultata aggiudicataria. 4. Possono essere motivatamente omesse alcune informazioni di cui al comma 3, lettera b), relative all'aggiudicazione dell'appalto, se sono:

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: a) di ostacolo all'applicazione di norme di legge;

tolto: b) contrarie al pubblico interesse;

tolto: c) lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private, compresa quella aggiudicataria;

tolto: d) di pregiudizio per la concorrenza tra imprese, prestatori di servizi o fornitori".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-25;525~art9 · fonte del testo