Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 1 luglio 2006. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtu' della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non e' stato in grado di dimostrare che detto aiuto e' stato notificato alla Commissione europea a norma del paragrafo 3 dell'articolo 88, gia' articolo 93, del Trattato o e' stato da essa autorizzato. I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano la Commissione europea".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-25;525~art8 · fonte del testo
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