Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 1 luglio 2006. 384 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fermo quanto previsto, per gli appalti di lavori, dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il presente decreto si applica agli appalti di importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore:
tolto: a) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati III, IV, V e VI:
tolto: 1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
tolto: 2) a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
tolto: b) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'allegato X:
tolto: 1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
tolto: 2) a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
tolto: c) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:
tolto: 1) al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di lavori;
tolto: 2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-A;
tolto: 3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI - B e per quelli dell'allegato XVI-A di cui alla categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8". All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 14 e' sostituito dal seguente: "14. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati al comma 1; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano anche l'indicazione in lire dell'importo dell'appalto".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-25;525~art2 · fonte del testo
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