I contributi dovuti dal personale delle ricevitorie postali telegrafiche agli Istituti cauzioni e quiescenza dei ricevitori postali telegrafici e assistenza e previdenza del personale delle ricevitorie postali telegrafiche, che, per gli articoli 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e 7 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, possono essere modificati con l'approvazione dei Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro, possono sempre, con l'approvazione degli stessi Ministri, essere stabiliti, anziche' in misura fissa, in una quota percentuale della retribuzione.
Testo vigente dal 26 maggio 1948
