I contributi dovuti dal personale delle ricevitorie postali telegrafiche agli Istituti cauzioni e quiescenza dei ricevitori postali telegrafici e assistenza e previdenza del personale delle ricevitorie postali telegrafiche, che, per gli articoli 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e 7 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, possono essere modificati con l'approvazione dei Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro, possono sempre, con l'approvazione degli stessi Ministri, essere stabiliti, anziche' in misura fissa, in una quota percentuale della retribuzione.

Testo vigente dal 26 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;523~art3 · fonte del testo