Alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive, di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 21 settembre 1947, n. 1088, sono iscritti anche i supplenti postali telegrafici. IL contributo da, questi dovuto sara' fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.
Testo vigente dal 26 maggio 1948
