Alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive, di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 21 settembre 1947, n. 1088, sono iscritti anche i supplenti postali telegrafici. IL contributo da, questi dovuto sara' fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

Testo vigente dal 26 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;523~art2 · fonte del testo