La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di eta' compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente. Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonche' dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' corrisposta, da parte dell'I.N P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verra' corrisposta dal Ministero dell'interno la differenza a titolo di assegno ad personam.

Testo vigente dal 26 novembre 1988

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 88/1992

    Illegittimità dichiarata
    9 marzo 1992

    Ai fini dell'attribuzione del trattamento assistenziale agli invalidi assoluti ultrasessantacinquenni non è irrilevante il tempo in cui l'invalidità si è prodotta, poiché è diversa la condizione di chi si trova ad essere sprovvisto di reddito a causa di invalidità pregressa ai sessantacinque anni - preclusiva quindi dell'attività di lavoro e della possibilità di assicurarsi la garanzia previdenziale - rispetto a chi ha subito un simile impedimento solo successivamente a tale età. Non risulta quindi lesiva del principio di eguaglianza - pur non escludendosi al riguardo un intervento del legislatore - la disomogeneità sussistente nell'ambito di detta categoria di invalidi, derivante dalla diversità dei limiti e delle condizioni reddituali stabiliti per la pensione di inabilità e la pensione sociale diretta, riconosciute, rispettivamente, a seconda che l'invalidità sussista prima o venga riconosciuta dopo il compimento dei sessantacinque anni, nonché, in particolare, dalla previsione, solo per la pensione sociale diretta, del cumulo con il reddito del coniuge, nella determinazione del tetto massimo compatibile con il trattamento assistenziale stesso. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, d.l. 23 dicembre 1976, n. 850 - convertito in l. 21 febbraio 1977, n. 29 - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; degli artt. 14 septies, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 - introdotto con l. 29 febbraio 1980 n. 33 - 19, l. 30 marzo 1971, n. 118 e 6 e 8 d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost.). - S. nn. 278/1984, 769/1988, 286/1990, 75/1991.

    Art. 26 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 3 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 286/1990

    Questione infondata
    14 giugno 1990

    In base a un indirizzo interpretativo giurisprudenziale da ritenersi consolidato, la preclusione al riconoscimento dell'invalidità dopo i sessantacinque anni ai fini della corresponsione della relativa pensione, sancita dagli artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 509 del 1988, è da farsi risalire - come peraltro confermato dalla mancata conversione in legge del d.l. 9 dicembre 1987, n. 495 (sul quale v. massima C) - all'art. 11 della l. 18 dicembre 1973, n. 854, il quale, prevedendo l'automatica sostituzione della pensione sociale a quella d'invalidità al compimento dei sessantacinque anni, comporta che a chi abbia superato tale età possa essere attribuita, alle condizioni reddituali per essa prevista (v. massima B) solo la prima. Pertanto, non avendo carattere innovativo, i predetti artt. 6 ed 8, d.lgs. n. 509 del 1988, non possono ritenersi viziati da eccesso di delega. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento all'art. 3 Cost., nonché, in relazione all'art. 2 legge 26 luglio 1988, n. 291, all'art. 76 Cost.). - Sent. n. 769/1988.

    Art. 6 Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti · Art. 8 Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1988-11-23;509~art8 · fonte del testo