La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di eta' compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente. Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonche' dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' corrisposta, da parte dell'I.N P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verra' corrisposta dal Ministero dell'interno la differenza a titolo di assegno ad personam.
Testo vigente dal 26 novembre 1988
