Gli allegati del presente decreto, ed in particolare le disposizioni relative ai trattamenti contemplati nell'allegato II, capitolo II, punto 6, lettere a) e c) sono modificate con decreto del Ministro della sanita' conformemente alle disposizioni comunitarie in materia. Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo' riconoscere i cicli di trattamento alternativi approvati dalle Comunita' europee.

Testo vigente dal 30 dicembre 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;508~art14 · fonte del testo