Fra i dipendenti "vincolati da rapporti di lavoro" di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947 n. 466, sono compresi anche i procaccia a piedi di servizi provvisori, non ancora resi definitivi con decreto; non rientrano in tale categoria i dipendenti che effettuino prestazioni occasionali con retribuzione di volta in volta, pattuita. I portalettere comunali sono considerati come dipendenti dal Comune che li ha nominati e che provvede al pagamento della paga, e dell'eventuale indennita' di carovita, anche quando ricevano dall'Amministrazione postale un compenso aggiuntivo. La disposizione di cui alla lettera b) del citato art. 2 si intende estesa ai procaccia a piedi dei servizi provvisori non ancora resi definitivi con regolare decreto, esclusi i servizi attuati occasionalmente.

Testo vigente dal 24 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;505~art7 · fonte del testo