Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1948 al 16 dicembre 2010. 722 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il personale iscritto nei ruoli della tabella A dell'allegato I al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, e' collocato nei ruoli di cui agli allegati I, II e III al presente decreto, allo stesso grado attualmente rivestito, assumendo le corrispondenti nuove qualifiche, salvo quanto e' disposto nel secondo comma del punto 3° del presente articolo. Il personale iscritto nei ruoli della tabella B dell'allegato I al sopracitato regio decreto n. 943, ed indicato nel punto 2° del presente articolo, e' collocato nel ruolo di cui all'allegato II al presente decreto, con le norme contenute nel predetto punto 2° assumono, in base alle qualifiche di provenienza, il grado assegnato dall'art. 4.
tolto: 1) Nel ruolo del personale di gruppo A di cui all'allegato I al presente decreto sono assegnati:
tolto: a) al quadro I il personale direttivo di grado superiore al 7°;
tolto: b) al quadro II il personale direttivo che riveste la, qualifica di capo ufficio di 1ª e 2ª classe, vice ispettore di 1ª e 2ª classe, capo ufficio interurbano principale, vice ispettore aggiunto e allievo ispettore;
tolto: c) al quadro III il personale direttivo con la qualifica di tecnico laureato di 1ª e 2ª classe e ingegnere aggiunto, e comunque il personale direttivo dei gradi 7°, 8° e 9° munito di laurea in ingegneria o in fisica.
tolto: 2) Nel ruolo del personale di gruppo B di cui all'allegato II al presente decreto e' collocato il personale amministrativo contabile ed esecutivo, che, ai sensi degli articoli 25, comma quarto, 27, comma quarto, e 28 del sopra menzionato regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, abbia titolo al trattamento economico di gruppo B, e quello assunto in base ai concorsi previsti dall'art. 3 penultimo comma, dello stesso decreto. Possono altresi' essere collocati in tale ruolo:
tolto: a) in base a scrutinio di merito da effettuarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione di cui all'art. 9, il personale amministrativo contabile, i capi uffici interurbani, i tecnici di 3ª e 4ª classe, i dirigenti tecnici ed i dirigenti di commutazione, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano forniti del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
tolto: b) con le stesse norme sopra, indicate, il personale amministrativo-contabile ed esecutivo dei gradi 8°, 9° e 10° che prima del passaggio dei telefoni all'industria privata sia stato inscritto nei ruoli del Ministero delle poste e dei telegrafi ed abbia ivi appartenuto al gruppo B, o provenga dai concorsi per esame indicati all'art. 121 lettera d) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, o infine provenga dal personale inscritto con grado non inferiore a quello di ufficiale od equiparato nei ruoli di 2ª categoria di cui agli articoli 13 e seguenti del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, purche' alla data di entrata in vigore dell'anzidetto decreto fosse in possesso del titolo di studio di cui all'art. 21 lettere b) e c) del decreto medesimo ed eserciti attualmente in modo continuativo da almeno dieci anni mansioni proprie dei ruoli di gruppo B. Il personale che intende fruire delle disposizioni di cui alla presente lettera b) deve farne domanda entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
tolto: 3) Nel ruolo del personale di gruppo C di cui all'allegato III al presente decreto sono assegnati:
tolto: a) al quadro I gli attuali impiegati amministrativi contabili e capi uffici interurbani, fatta eccezione per quelli da collocare nel gruppo B giusta il punto 2° del presente articolo, nonche' il personale d'ordine;
tolto: b) al quadro II il capo officina ed il personale tecnico di 3ª e 4ª classe, eccettuato il personale da collocare nel ruolo di gruppo B ai sensi del punto 2° del presente articolo. Peraltro, gli attuali capi uffici interurbani di 2ª classe, capo officina, e tecnici di 3ª classe, sono inquadrati nei ruoli di gruppo B o di gruppo C con le stesse modalita' stabilite dalla lettera a) del seguente art. 4 per i dirigenti tecnici principali, mentre gli attuali capi uffici interurbani di 3ª classe e tecnici di 4ª classe sono inquadrati nei ruoli predetti con assegnazione al grado stabilito dalla lettera b) del seguente art. 4 per i dirigenti tecnici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;504~art3 · fonte del testo
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