Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1948 al 16 dicembre 2010. 433 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'inquadramento nei nuovi ruoli di cui alle tabelle annesse al presente decreto, del personale del soppresso quadro speciale, assunto in base ai concorsi previsti dall'art. 1, comma terzo, del regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1722, nonche' in base agli scrutini previsti dall'art. 3, comma primo, dello stesso regio decreto-legge n. 1722, ed al giudizio del Consiglio di amministrazione previsto dall'art. 1 del decreto interministeriale 13 febbraio 1938, con riferimento all'art. 14 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, si applicano le disposizioni del presente articolo. Gli ingegneri del soppresso quadro speciale, che nel quadro medesimo abbiano prestato lodevole servizio con mansioni tecniche proprie dei ruoli di gruppo A, possono essere collocati nel grado 10° del quadro III del ruolo di gruppo A dell'allegato I al presente decreto, in base a scrutinio di merito da effettuarsi dal Consiglio di amministrazione su proposta della Commissione di cui al successivo art. 9. Con la stessa procedura, gli impiegati del soppresso quadro speciale, che abbiano prestato lodevole servizio nel quadro medesimo con mansioni proprie rispettivamente dei ruoli di gruppo A o di gruppo B, sono collocati nel grado 11° del quadro II del ruolo di gruppo A del predetto allegato I se forniti di diploma di laurea e nel grado 11° del ruolo di gruppo B dell'allegato II al presente decreto se forniti di diploma di scuola media superiore. Gli impiegati del soppresso quadro speciale forniti di licenza di scuola media inferiore ed il personale appartenente allo stesso quadro speciale con la qualifica di telefonista od operaio meccanico sono collocati nel ruolo eli gruppo C di cui all'allegato III al presente decreto al grado iniziale del quadro I se impiegati o telefonisti, ed al grado iniziale del quadro II se operai meccanici. Il personale appartenente al soppresso quadro speciale nella qualita' di commesso e' collocato nel ruolo del personale subalterno di cui all'allegato IV al presente decreto, con la qualifica di commesso. Al personale di cui al presente articolo e' attribuito lo stipendio iniziale del grado conferito ed e' mantenuta a titolo di assegno ad personam utile agli effetti del trattamento di quiescenza e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio spettanti per scadenza di periodo o per promozione di grado, la differenza risultante fra l'importo della retribuzione, compresi gli eventuali supplementi ed assegni personali, gia' in godimento ragguagliato ad anno, e quello dello stipendio di cui sopra. Coloro che sono inquadrati nei ruoli di gruppo A, B e C e nel ruolo subalterno in base al presente articolo, prendono posto, in ogni caso, dopo quelli provenienti dalle attuali tabelle A e B.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;504~art6 · fonte del testo
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