Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1948 al 16 dicembre 2010. 663 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il personale iscritto nella tabella B dell'allegato I al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, e' collocato con le nuove qualifiche nei ruoli di cui agli allegati III e IV al presente decreto, assegnandosi: 1° al quadro I del ruolo di gruppo C i dirigenti di commutazione eccettuate le unita' da collocare nel ruolo di gruppo B ai sensi del precedente art. 3, nonche' il restante personale di commutazione; 2° al quadro II del ruolo di gruppo C i dirigenti tecnici principali e i dirigenti tecnici che non siano da collocare nel ruolo di gruppo B ai sensi del precedente art. 3, nonche' i meccanici di officina e gli operai meccanici; 3° al ruolo del personale subalterno i primi commessi e commessi. L'inquadramento nei singoli gradi dei predetti ruoli e' effettuato nel modo seguente:
tolto: a) i dirigenti tecnici principali sono collocati al grado 9° del gruppo C: tuttavia a quelli che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 per l'inquadramento al gruppo B e' concesso il diritto di optare per il collocamento nel grado 10° dello stesso gruppo B; tale diritto di opzione deve esercitarsi per iscritto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto inquadramento al gruppo C;
tolto: b) i dirigenti tecnici sono collocati al grado 10°;
tolto: c) i dirigenti e sorveglianti di commutazione sono collocati al grado 11°;
tolto: d) i telefonisti e le telefoniste sono inquadrati nel grado 11° se prima del passaggio dei telefoni all'industria privata appartennero con una qualifica corrispondente a tali mansioni al personale telefonico del Ministero delle poste e dei telegrafi, ovvero se contino almeno quindici anni di servizio effettivo in qualita' di telefonista nella tabella B di provenienza; sono inquadrati invece nei gradi 12° e 13° se contino rispettivamente almeno cinque anni o meno di cinque anni di servizio nella predetta tabella B;
tolto: e) i meccanici di officina e gli operai meccanici sono assegnati al grado 11° se prima del passaggio dei telefoni alla industria privata appartennero con una qualifica corrispondente a tali mansioni al personale telefonico del Ministero delle poste e dei telegrafi, ovvero se contino almeno quindici anni di servizio effettivo in qualita' di meccanico d'officina o di operaio meccanico nella tabella B di provenienza; sono assegnati invece ai gradi 12° e 13° se contino rispettivamente almeno cinque anni o meno di cinque anni di servizio nella predetta tabella B;
tolto: f) i primi commessi con almeno venti anni di appartenenza a tale qualifica sono inscritti in una graduatoria di merito, in base alla quale i primi classificati fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti nella tabella allegato IV al presente decreto sono inquadrati al grado di capo commesso di 1ª classe, mentre i successivi andranno ad occupare altrettanti posti nel grado di capo commesso di 2ª classe, nel quale grado sono di seguito inquadrati i primi commessi con anzianita' inferiore a venti anni;
tolto: g) i commessi sono inquadrati al grado di primo commesso. L'attribuzione degli stipendi relativi ai vari gradi sopra indicati e' effettuata tenendo conto della retribuzione gia' maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, l'importo della retribuzione giornaliera maturata, ivi compresi gli eventuali supplementi ed assegni personali utili per il trattamento di quiescenze di cui al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, viene ragguagliato ad anno moltiplicandolo per 365 e l'interessato e' collocato allo stipendio iniziale del grado conferitogli qualora l'ammontare annuo della retribuzione risulti inferiore allo stipendio stesso; se invece la retribuzione annua come sopra calcolata sia superiore allo stipendio iniziale del grado conferito, il dipendente e collocato allo stipendio annuo immediatamente inferiore alla detta retribuzione previsto dalla scala degli stipendi del grado gerarchico assegnato, conservando in ogni caso l'eccedenza a titolo di assegno ad personam utile ai fini del trattamento di quiescenza e riassorbibile nei successivi aumenti dello stipendio per scadenza periodica o per promozione di grado. In ogni caso il personale proveniente dalla tabella B prende posto nei vari gradi dopo quello proveniente dalla tabella A.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;504~art4 · fonte del testo
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