Art. 3-ter — Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale:

  • a)verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
  • b)vigila sull'osservanza della legge;
  • c)accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
  • d)riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi irregolarita'; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attivita' dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove e' situata l'azienda stessa. 2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. 3. ((Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.)) I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. 4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 1 gennaio 2015

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 447/2008

    Questione inammissibile
    29 dicembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3- ter , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aggiunto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione, muovendo il rimettente dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui l'assenza di una disciplina statale sulla designazione e sulle "garanzie" di status dei componenti dei collegi sindacali attribuirebbe all'amministrazione un potere arbitrario di revoca dall'incarico, esercitabile "ad libitum " e anche al di fuori dei casi di cessazione dalla carica espressamente previsti dalla legge. Invero, i poteri di designazione e revoca dei componenti dei collegi sindacali, che hanno presupposti diversi, non possono essere esercitati arbitrariamente dall'amministrazione, ma restano comunque sottoposti alle regole generali sull'azione amministrativa, alla cui stregua il giudice amministrativo può sindacarne gli atti di esercizio.

    Art. 3-ter Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 3 Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 390/2008

    Illegittimità dichiarata
    28 novembre 2008

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3- ter , comma 2 ( recte , comma 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, censurato - in riferimento all'art. 97 Cost. - in base all'erroneo presupposto interpretativo che i poteri di designazione e di revoca dei componenti dei collegi sindacali delle ASL possano essere esercitati arbitrariamente dall'amministrazione, laddove - pur in mancanza di specifica disciplina procedimentale - essi restano comunque sottoposti alle regole generali sull'azione amministrativa, alla cui stregua il giudice amministrativo può sindacarne l'esercizio.

    Art. 97 cost. · Art. 3-ter Riordino della disciplina in materia sanitaria · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1999 al 1 gennaio 2015. 248 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: 1. Il collegio sindacale:

aggiunto: a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;

aggiunto: b) vigila sull'osservanza della legge;

aggiunto: c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

aggiunto: d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi irregolarita'; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attivita' dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove e' situata l'azienda stessa. 2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. 3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. 4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art3ter · fonte del testo