Il primo comma dell'art. 2403 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.".

Testo vigente dal 17 aprile 1991

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127~art21 · fonte del testo