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Miscellanea
Riordino della disciplina in materia sanitaria
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
- Aggiornato al
- 10 maggio 2026
- Articoli
- 70
- Versioni storiche
- 157
Titolo I — Ordinamentoartt. 1 – 7-octies
- Art. 1Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
- Art. 2Competenze regionali
- Art. 3Organizzazione delle unità sanitarie locali
- Art. 3-bisDirettore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario
- Art. 3-terCollegio sindacale
- Art. 3-quaterDistretto
- Art. 3-quinquies(Funzioni e risorse del distretto) 1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da garantire: a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali; b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate; c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni. 2. Il distretto garantisce: a) assistenza specialistica ambulatoriale; b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze; c) attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia; d) attività o servizi rivolti a disabili ed anziani; e) attività o servizi di assistenza domiciliare integrata; f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale. 3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona
- Art. 3-sexies(Direttore di distretto) 1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto. 2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta ed uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto. 3. L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. 4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3- quater, comma 3, e 3-quinquies, comma 2 e 3, nonché al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga, si applicano le predette disposizioni
- Art. 3-septies(Integrazione sociosanitaria) 1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. 2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. 3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario. 4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. 5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali. 6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza. 7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari. 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3 quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari
- Art. 3-octiesArea delle professioni sociosanitarie
- Art. 4Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri
- Art. 5Patrimonio e contabilità
- Art. 5-bisRistrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico
- Art. 6Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università
- Art. 6-bisProtocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale
- Art. 6-terFabbisogno di personale sanitario
- Art. 7Dipartimenti di prevenzione
- Art. 7-bisDipartimento di prevenzione
- Art. 7-terFunzioni del dipartimento di prevenzione
- Art. 7-quaterOrganizzazione del dipartimento di prevenzione
- Art. 7-quinquiesCoordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente
- Art. 7-sexiesIstituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del Ministero della sanità
- Art. 7-septiesFunzioni di profilassi internazionale
- Art. 7-octiesCoordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro
Titolo II — Prestazioniartt. 8-10
- Art. 8Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali
- Art. 8-bisAutorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali
- Art. 8-terAutorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie
- Art. 8-quaterAccreditamento istituzionale
- Art. 8-quinquiesAccordi contrattuali
- Art. 8-sexiesRemunerazione
- Art. 8-septiesPrestazioni erogate in forma indiretta
- Art. 8-octiesControlli
- Art. 9Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
- Art. 9-bisSperimentazioni gestionali
- Art. 10Controllo di qualità
Titolo III — Finanziamentoartt. 11-13
Titolo IV — Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadiniart. 14
Titolo V — Personaleartt. 15 – 17-bis
- Art. 15Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie
- Art. 15-bisFunzioni dei dirigenti responsabili di struttura
- Art. 15-terIncarichi di natura professionale e di direzione di struttura
- Art. 15-quaterEsclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
- Art. 15-quinquiesCaratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari
- Art. 15-sexiesCaratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale extramuraria
- Art. 15-septiesContratti a tempo determinato
- Art. 15-octiesContratti per l'attuazione di progetti finalizzati
- Art. 15-noviesLimite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali
- Art. 15-deciesObbligo di appropriatezza
- Art. 15-undeciesApplicabilità al personale di altri enti
- Art. 15-duodeciesStrutture per l'attività liberoprofessionale
- Art. 15-terdeciesDenominazioni
- Art. 15-quaterdeciesOsservatorio per l'attività libero-professionale
- Art. 16Formazione
- Art. 16-bisFormazione continua
- Art. 16-terCommissione nazionale per la formazione continua
- Art. 16-quaterIncentivazione della formazione continua
- Art. 16-quinquiesFormazione manageriale
- Art. 16-sexiesStrutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione
- Art. 17Collegio di direzione
- Art. 17-bisDipartimenti
Titolo VI — Norme finali e transitorieartt. 18-20
- Art. 18Norme finali e transitorie
- Art. 19Competenze delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autononome
- Art. 19-bisCommissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari
- Art. 19-terFederalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a garanzia della coesione e dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale
- Art. 19-quaterOrganismi e commissioni
- Art. 19-quinquies(Relazione sugli effetti finanziari) 1. Il Ministro della sanità riferisce annualmente alle Camere sull'andamento della spesa sanitaria, con particolare riferimento agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori economie, delle misure disciplinate dal presente decreto
- Art. 19-sexiesAttuazione di programmi di rilievo e applicazioni nazionale o interregionale
- Art. 20Entrata in vigore
