[1]Articolo III

[2]1. Il Governo degli Stati Uniti d'America, in conformita' a quanto prescritto dalla Sezione VI della predetta Legge, si riserva il diritto di porre termine in qualsiasi momento agli aiuti previsti dall'Articolo I, paragrafo 1, di questo Accordo. 2. Questo Accordo, unitamente all'Annesso ivi allegato, entrera' in vigore il giorno della sua firma e si applichera' a tutti i prodotti messi a disposizione del Governo italiano in conformita' della predetta Legge. Esso restera' in vigore fino al 31 dicembre 1948, o fino a qualsiasi data anteriore che possa essere concordata fra i due Governi. In testimonianza di che, i sottoscritti all'uopo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto le loro rispettive firme a questo Accordo.

[3]Fatto a Roma, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, ed inglese, il giorno 3 di gennaio 1948. Per il Governo dello Stati Uniti d'America JAMES CLEMENT DUNN Per il Governo italiano DE GASPERI SFORZA

[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[5]Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Testo vigente dal 24 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-14;153~accordo-artiii · fonte del testo