Possono essere collocati nel ruolo transitorio di gruppo B, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e previo parere del Consiglio di amministrazione, gli impiegati di seconda categoria delle poste e delle telecomunicazioni dei gradi 8°, 9° e 10° i quali abbiano appartenuto al soppresso gruppo B o siano capi di ufficio vincitori o idonei in esami di concorso per merito distinto, o provengano dai concorsi per esame, indicati all'art. 121, lettera d), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di cui al precedente comma decorre per i reduci dai campi di prigionia e di internamento dalla data del rientro in servizio, se posteriore a quella predetta. Il collocamento nel ruolo transitorio predetto si effettua nel grado corrispondente a quello rivestito nella seconda categoria nello stesso ordine di ruolo, conservando l'anzianita' di grado della seconda categoria medesima. Nel grado 9° i provenienti dal ruolo A dei capi di ufficio precederanno i primi ufficiali.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-18;376~art2 · fonte del testo