Il numero dei militari richiamati da mantenere in temporaneo servizio ai sensi del precedente art. 1 deve, per ciascuna delle due categorie dei sottufficiali e dei militari di truppa, essere contenuto in limiti tali da non superare, con l'onere relativo, la spesa massima complessiva consentita dagli organici in vigore per le categorie medesime. In caso di eccedenza rispetto ai limiti di cui al precedente comma, saranno inviati in congedo, correlativamente, i sottufficiali ed i militari di truppa richiamati che, indipendentemente dal grado, siano i piu' anziani di eta'.

Testo vigente dal 17 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;450~art3 · fonte del testo