((Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dal precedente art. 3, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dal precedente art. 3-bis, e' considerato utile ai fini della pensione)).
Testo vigente dal 2 settembre 1950
