((Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dal precedente art. 3, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dal precedente art. 3-bis, e' considerato utile ai fini della pensione)).

Testo vigente dal 2 settembre 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;307~art3ter · fonte del testo