Annualmente i comandanti di legione prenderanno in esame i sottufficiali e militari di truppa richiamati e mantenuti in servizio ai sensi del precedente art. 1 e, sulla base di apposito accertamento sanitario e di un rapporto dei superiori gerarchici, giudicheranno quali di essi, conservando l'idoneita' fisica e le altre prescritte qualita', siano meritevoli di rimanere in servizio e provvederanno ad inviare in congedo coloro che manchino dei requisiti anzidetti. I comandanti di legione medesimi, su proposta dei superiori gerarchici, potranno inviare in congedo i sottufficiali e militari di truppa di cui sopra in qualsiasi altro momento venga accertato che essi manchino dei requisiti prescritti.

Testo vigente dal 17 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;450~art2 · fonte del testo